Care cittadine e cittadini di Lumino,
In virtù dell’art. 679 CC e dell’art. 58 CO, rispettivamente a fronte delle crescenti pressioni avverso l’agire dell’Ente pubblico (nella fattispecie il Patriziato di Lumino) per quanto concerne la cura e la manutenzione del bosco, con la presente comunichiamo quanto segue:
Per quanto riguarda la responsabilità della manutenzione del bosco, si richiama la sentenza della seconda camera civile del Tribunale D’appello del 25 luglio 2008, incarto nr. 12.2007.146: Responsabilità per caduta albero, da cui si evince l’art. 58 cpv. 1 CO, l’art. 59 cpv. 1 CO.
Va innanzitutto chiarito che il punto focale della questione è capire quando, giusta l’art. 58 cpv. 1 CO, una condizione preesistente o in costante mutamento possa essere equiparata ad un’opera realizzata dal proprietario di un fondo.
Il Tribunale federale, ha in questo senso lasciato aperta la questione a sapere se e quando un albero possa essere qualificato quale opera ai sensi dell’art. 58 CO.
Secondo la dottrina un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall’uomo.
Gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall’uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non sono invece ritenuti opere ai sensi dell’art. 58 CO.
Giusta l’art. 679 CC, un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano, eventi causati da fenomeni della natura non rientrano nel campo di applicazione di questa norma secondo il quale l’art. 679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di fenomeni naturali.
Gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall’uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non costituiscono opere ai sensi dell’art. 58 CO, un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera solo nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall’uomo. La qualifica di opera può essere estesa anche agli alberi cresciuti naturalmente, che si trovano su fondi la cui configurazione naturale è stata modificata e oggetto di manutenzione.
Riassumendo, si evince quindi che la dottrina esclude l’applicazione dell’art. 679 CC, là dove si è in presenza di caduta, a seguito di eventi naturali, di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco – che non sono dunque considerati opere ai sensi dell’art. 58 CO – in fondi non modificati dall’uomo e la cui configurazione è pure esclusivamente naturale. L’art. 679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di fenomeni naturali, l’idea che sta alla base di questo concetto è che, da una parte è compito di ognuno di premunirsi e, in estremo, di non esporsi ai pericoli naturali determinati dai fondi del vicino, e dall’altra parte che non si può esigere dal proprietario di un fondo (generalmente di poco valore) che prenda misure atte ad eliminare tali pericoli quando nulla ha fatto per crearli è dunque escluso che una responsabilità per la caduta dell’albero di cui si è detto possa essere fondata sull’art. 679 CC.
Va infine ricordato che la maggior parte delle zone boschive site a Lumino, su proprietà patriziale, si estendono fuori zona edificabile e pertanto l’ubicazione stessa del fondo richiama il compito di ognuno di premunirsi e non esporsi a pericoli naturali.